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La disciplina fiscale delle Controlled Foreign Companies (CFC) dal 2016

In un processo di internazionalizzazione articolato, nonchè in uno strategic plan ben fatto, gli aspetti fiscali non sono secondari a quelli di pianificazione finanziaria. L’impatto di una mancata pianificazione fiscale potrebbe avere un effetto dirompente sul tax planning della casa madre italiana.
Quando si internazionalizza si fa un passo oltre l’export. Quindi è necessario prepararsi a dovere e dare il giusto inquadramento agli aspetti fiscali del progetto.
A questo proposito ci soffermiamo oggi sulla disciplina fiscale delle Controlled Foreign Companies, per poi affrontare, in un secondo intervento, la nuova normativa dedicata alle Branch, di prima applicazione proprio ai redditi 2016 che le nostre società andranno a dichiarare nel corso di quest’anno.

Iniziamo fissando il concetto che PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA CFC è IL POSSESSO (inteso come controllo diretto o indiretto) DI REDDITI CONSEGUITI IN UNO STATO ESTERO. Il regime di tassazione avviene per “trasparenza” in capo al socio residente in Italia, di tutti redditi realizzati dalle sue controllate estere domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla effettiva distribuzione degli stessi. Il Paese estero nella nuova normativa non necessariamente dovrà essere ricompreso tra quelli a fiscalità privilegiata.
La localizzazione della controllata in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato implica comunque, di per sé, la presunzione di elusività della partecipazione. Tale presunzione, ad ogni modo, può essere superata interpellando l’Amministrazione finanziaria oppure dimostrando che il carico fiscale è almeno pari al 50% di quello che sarebbe stato scontato laddove la controllata fosse stata residente in Italia.

La ratio della norma sulle società estere controllate è da individuarsi nel contrasto alla delocalizzazione in Paesi a fiscalità privilegiata di attività prive di qualsiasi radicamento con i territori medesimi. La norma, quindi, attrae in Italia e tassa per trasparenza i redditi conseguiti dalla partecipata estera.
Il nuovo dettato normativo, come sopra accennato, prevede che siano assoggettate a questo regime le partecipazioni di controllo di un’impresa che sia localizzata in un Paese con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, restano esclusi gli Stati appartenenti alla UE con i quali il nostro Paese abbia stipulato accordi di scambio effettivo di informazioni. A tali Paesi però, cosiddetti white list, si applicherà comunque una CFC rule seppure sia “non Black list”. L’estensione della normativa CFC anche alle controllate estere localizzate in Paesi non a fiscalità privilegiata (ad esempio UE), sarà effettuata qualora congiuntamente risultino soddisfatti i seguenti requisiti:
• il livello effettivo di tassazione del soggetto controllato estero è di oltre il 50% inferiore a quello cui sarebbe assoggettato se fosse residente in Italia;
oltre il 50% dei suoi proventi deriva dalla gestione titoli, finanziamenti, diritti immateriali prestazioni servizi infragruppo.

La CFC potrà essere disapplicata se ,e  solo se, la società residente dimostri, alternativamente, una delle seguenti circostanze (esimenti):

a) che la cfc svolga, in via principale, nello stato o territorio nel quale ha sede, una effettiva attività industriale o commerciale;
b) che dalle partecipazioni possedute non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Alla luce di quanto sopra esposto è doveroso fare qualche riflessione conclusiva.

Prima di tutto: l’azienda che decide di entrare in un mercato estero delocalizzando la commercializzazione dei propri prodotti e/o parte della produzione aprendo una società di diritto locale, in linea teorica, ha tutte le carte in regola per poter presentare l’interpello e far valere almeno una delle esimenti, beneficiando così della fiscalità privilegiata dello Stato di insediamento. Ma in ogni caso, non è questo il punto. Il punto è che se un’impresa decide di internazionalizzare, l’aspetto fiscale avrà la giusta e necessaria rilevanza, ma non sarà determinante nella scelta dello Stato in cui posizionarsi. E dunque certamente, dal 2016 più che mai, sarà fiscalmente meno “invasiva” sull’imponibile della controllante residente in Italia, la scelta dell’apertura di una filiale estera (Branch) piuttosto che di una società avente una personalità giuridica propria (Subsidiary/CFC). Questo perché nel caso della filiale estera, come vedremo, si potrà optare per la Branch Exemption, nuovo istituto di diritto tributario con il quale le imprese residenti beneficiano di un’esenzione dalla tassazione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni. 

Ma non dimentichiamo l’aspetto puramente commerciale e strategico. Un processo di internazionalizzazione verso alcuni Paesi del mondo, vedi U.S.A. o Emirati Arabi Uniti, raramente prevederà l’apertura di una semplice filiale, seppur sia una scelta sotto tutti gli aspetti meno onerosa, semplicemente perché penetrare il mercato locale con una branch sarebbe pressoché impossibile e il processo di internazionalizzazione finirebbe per naufragare ancora prima di iniziare. Quindi, oggi più che mai, nel contesto economico in cui ci troviamo, è necessario approcciare questi delicati processi con una vision a 360°, avendo la giusta consapevolezza e preparazione sulla normativa fiscale italiana, al fine di perseguire strategie commerciali internazionali efficaci ed efficienti nel tempo.

Laura Diana
Strategic advisor
www.dpinternational.it